Descrizione
L’imposta, chiamata “NUOVA IMU” in vigore già dal 2020, e che anche per l’anno 2023 mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019.
I possessori di abitazioni principali (e relative pertinenze) appartenenti alle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 sono soggetti al versamento dell´IMU.
Il pagamento dell’imposta avviene in due rate, ossia 16 giugno per l’acconto (il versamento della rata di acconto del 16 giungo 2024 della nuova IMU 2024 è pari alla metà (50%) di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2023) e il 16 dicembre 2024 per il saldo di conguaglio con le aliquote deliberate dal Comune dal Comune e pubblicate sul Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre 2024.
Vai al calcolo On Line e stampa Mod.F24 semplificato
Oltre la data del 16 giugno sarà necessario provvedere con il versamento di quanto dovuto calcolando sanzioni e interessi secondo le regole del ravvedimento operoso
L’Agenzia delle Entrate pubblica le istruzioni per il versamento, tramite i modelli “F24”e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), della nuova imposta municipale propria (IMU), e istituisce un nuovo codice tributo per il versamento del tributo sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita di ui all’articolo 1, comma751, della legge 27 dicembre 2019, nr.160. Con risoluzione 29/E del 29 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate fa seguito al provvedimento del 26 maggio (nel quale erano state disciplinate, tra l’altro, le modalità di versamento dell’IMU e del contributo all’ANCI-IFEL) fornendo, nello specifico, leistruzioni per il versamento, tramite i modelli “F24”e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), della nuova imposta municipale propria (IMU), di cui all’art.1, commi da 739 a 783, della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) e istituendo un nuovo codice tributo per il versamento dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita di cui all’art. 1, comma 751, della legge 160/2019
- i versamenti dell’IMU tramite il modello F24 sono effettuati utilizzando i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013;
- per esigenze di monitoraggio, per il versamento tramite il modello F24 dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (art.1, comma 751 legge 160/2019), soggetti al pagamento già per il 2020 e confermati per il 2021 e tornati ad essere esonerati dal pagamento dell’ imposta municipale a partire dal 2022, è istituito già dal 2020 il nuovo codice tributo “3939” denominato “IMU -imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita -COMUNE”;
- per i fabbricati rurali strumentali si usa il “vecchio” codice tributo 3913;
- per i versamenti dell’IMU da effettuare tramite il modello F24EP sono confermati i codici tributo istituiti con le risoluzion in. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013.
Vai alla pagina di approfondimento
Sito del Catasto per la consultazione delle proprie rendite catastali»
Novità 2024 in materia di termini della dichiarazione Imu
Saldo Imu, entro il 16/12/2024 Approfondimento
Si specifica che il personale dell’ufficio tributi può fornire tutte le informazioni utili per il calcolo e il versamento, ma non effettua conteggi d’imposta per conto dei contribuenti.
A cura di
Allegati
Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2024, 15:07