Descrizione
L’imposta, chiamata “NUOVA IMU” in vigore già dal 2020, e che anche per l’anno 2023 mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019.
I possessori di abitazioni principali (e relative pertinenze) appartenenti alle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 sono soggetti al versamento dell´IMU.
Il pagamento dell’imposta avviene in due rate, ossia 16 giugno per l’acconto (il versamento della rata di acconto del 16 giungo 2024 della nuova IMU 2024 è pari alla metà (50%) di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2023) e il 16 dicembre 2024 per il saldo di conguaglio con le aliquote deliberate dal Comune dal Comune e pubblicate sul Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre 2024.
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Oltre la data del 16 giugno sarà necessario provvedere con il versamento di quanto dovuto calcolando sanzioni e interessi secondo le regole del ravvedimento operoso
L’Agenzia delle Entrate pubblica le istruzioni per il versamento, tramite i modelli “F24”e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), della nuova imposta municipale propria (IMU), e istituisce un nuovo codice tributo per il versamento del tributo sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita di ui all’articolo 1, comma751, della legge 27 dicembre 2019, nr.160. Con risoluzione 29/E del 29 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate fa seguito al provvedimento del 26 maggio (nel quale erano state disciplinate, tra l’altro, le modalità di versamento dell’IMU e del contributo all’ANCI-IFEL) fornendo, nello specifico, leistruzioni per il versamento, tramite i modelli “F24”e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), della nuova imposta municipale propria (IMU), di cui all’art.1, commi da 739 a 783, della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) e istituendo un nuovo codice tributo per il versamento dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita di cui all’art. 1, comma 751, della legge 160/2019
- i versamenti dell’IMU tramite il modello F24 sono effettuati utilizzando i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013;
- per esigenze di monitoraggio, per il versamento tramite il modello F24 dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (art.1, comma 751 legge 160/2019), soggetti al pagamento già per il 2020 e confermati per il 2021 e tornati ad essere esonerati dal pagamento dell’ imposta municipale a partire dal 2022, è istituito già dal 2020 il nuovo codice tributo “3939” denominato “IMU -imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita -COMUNE”;
- per i fabbricati rurali strumentali si usa il “vecchio” codice tributo 3913;
- per i versamenti dell’IMU da effettuare tramite il modello F24EP sono confermati i codici tributo istituiti con le risoluzion in. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013.
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Novità 2024 in materia di termini della dichiarazione Imu
Saldo Imu, entro il 16/12/2024 Approfondimento
Si specifica che il personale dell’ufficio tributi può fornire tutte le informazioni utili per il calcolo e il versamento, ma non effettua conteggi d’imposta per conto dei contribuenti.
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Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2024, 15:07