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Referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026: TERMINI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE DEGLIELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA

Referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026: A.I.R.E. OPTANTI

Data :

19 gennaio 2026

Referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026: TERMINI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE DEGLIELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA
Municipium

Descrizione

Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025."

Per il referendum del 22 e 23 marzo 2026, gli elettori italiani residenti all’estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, votano per corrispondenza.
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente a essa.In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 24 gennaio 2026, preferibilmente utilizzando il modello allegato. L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio. Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto. 
L’allegato modello predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale potrà comunque essere reperito dai residenti all’estero presso i consolati oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare e sul sito www.esteri.it

Ultimo aggiornamento: 20 gennaio 2026, 09:08

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