Descrizione
Con riferimento all'elaborazione degli avvisi di pagamento della Tassa Rifiuti si comunica che gli stessi sono stati elaborati per l'anno 2026 con riferimento alla normativa che regolamenta la materia richiamata nella lettera di accompagnamento degli stessi avvisi e alle seguenti:
- deliberazione C.C. nr.10 del 16.04.2025 con la quale sono state approvate le tariffe per l’anno 2025;
- deliberazione C.C. nr.5 del 29.04.2026 con la quale sono state approvate le tariffe per l’anno 2026;
- deliberazione del C.C. nr.6 del 29.04.2026 che ha previsto il pagamento in tre rate aventi le seguenti scadenze:
- 6 giugno 2026: è liquidato, in attesa di procedere con il conteggio definitivo del dovuto per l’anno 2026, l’acconto pari al 25% del dovuto determinato sulla base delle tariffe 2025;
- 30 settembre 2026: è liquidato, in attesa di procedere con il conteggio definitivo del dovuto per l’anno 2026, l’acconto pari al 25% del dovuto determinato sulla base delle tariffe 2025;
- 6 dicembre 2026: è liquidato il saldo del dovuto anno 2026 applicando le tariffe approvate per l'anno 2026 tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di Acconto;
L’avviso di pagamento è recapitato al contribuente con invio postale, è in corso la consegna postale, qualora si verificassero ritardi nella consegna entro la scadenza - trattandosi di un primo avviso di pagamento bonario- l’eventuale ritardo nel pagamento della 1^ rata non è soggetto ad alcuna sanzione, importante è procedere al pagamento di quanto dovuto per l'Acconto nei gg immediatamente successivi al ricevimento , e comunque non oltre il mese di giugno 2026 al fine di permettere il corretto calcolo del conguaglio sulla rata di Saldo del 06/12/2026. Solo procedendo con il versamento dell’Acconto nei tempi utili all’acquisizione per il calcolo del conguaglio, si eviterà una eventuale errata determinazione della rata a Saldo.
Il versamento del tributo è effettuato tramite la piattaforma PagoPA o utilizzando le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, i servizi di home-banking e remote-banking.
VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;
CONSIDERATO che, in tal senso, la TA.RI continua a prevedere:
• l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
• il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
La tariffa (commi 651 – 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147) è commisurata la tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione della Tari;
Con precedente atto C.C.nr.19 del 28.04.2022 il Consiglio Comunale ha approvato l'ultimo aggiornamento a del Regolamento Comunale per la disciplina della TARI per sopravvenute disposizioni introdotte dalla Delibera Arera nr. 15 /2022.
Ai sensi dell’art. 1, comma 658 L. 147/2013 e secondo quanto previsto dell’art.37 della Legge 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dal regolamento di gestione del servizio di igiene urbana sono confermate le riduzioni della tassa sui rifiuti alle utenze che effettuano il “compostaggio aerobico”: processo mediante il quale la sostanza organica derivante da frazione umida, sfalci e potature verdi viene demolita in modo “naturale” senza produzione di gas combustibili, ma compost di qualità ottimo fertilizzante per impieghi in agricoltura e florovivaismo:
1) a favore delle utenze domestiche che effettuano il “compostaggio aerobico” individuale della componente FORSU (rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino);
2) a favore delle utenze non domestiche che praticano un sistema di “compostaggio aerobico” individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche;
– sono riconosciute riduzioni della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, pari al:
a) 20 per cento, quando l’utenza è in zona non servita dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici domestici (FORSU);
b) 5 per cento, quando l’utenza è in zona servita dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici domestici (FORSU);– la riduzione va richiesta con apposita istanza redatta su modello predisposto dal Comune (fax simile allegato) da presentarsi all’Ufficio Tributi del Comune pena di decadenza entro il 31 gennaio dell’anno di inizio di effettuazione del compostaggio, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e della documentazione attestante l’acquisto o il possesso del composter;
– la riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
– il Comune procede alla verifica, anche periodica, della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovesse rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali. L'ente gestore del servizio verifica altresì l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
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Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2026, 13:48