Canone unico patrimoniale

Ultima modifica 7 maggio 2024

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Imposte

per effetto delle disposizioni contenute nella Legge nr.160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 e ai commi da 817 a 836 dalla predetta data è prevista l’istituito da parte dei comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti» il “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è destinato a sostituire:

  • la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
  • il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), per i comuni che hanno istituito il canone in luogo della TOSAP, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 446/1997;
  • l’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA) di cui alle revisione ed armonizzazione introdotte dal D.Lgs n. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
  • il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), che i comuni potevano istituire in sostituzione del tributo, ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs 446/1997;
  • il canone per l’occupazione delle strade, cosiddetto non ricognitorio, previsto dall’articolo 27 del codice della strada;

i commi 826, 827, 831, della citata legge 160/2019, che riportano le tariffe standard del nuovo canone unico patrimoniale, che per i Comuni fino 10.000 abitanti, come il Comune di Fombio, sono le seguenti:

Tipo tariffa (di legge) Importo

  • Tariffa standard annua € 30,00/mq
  • Tariffa standard giornaliera € 0,60/mq
  • Tariffa occupazioni permanenti cavi e condutture € 1,50/utenza, con minimo di € 800,00;

ai sensi della disposizione del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale in cui è l’obbligo di istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale, con atto C.C. nr.7 del 29.03.2021 si è proceduto con l’approvazione del Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale con decorrenza 1 gennaio 2021.

anche per l’anno 2024 resta confermata l’esenzione dal Canone unico patrimoniale dal pagamento del canone per  le occupazioni contemplate all’art.59, così come previsto all’art.59 comma 4 dal sopra citato Regolamento, in particolare per:

  • le occupazioni di spazi ed aree pubbliche rappresentate dai passi carrabili (manufatti generalmente costituiti da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata)
  • le occupazioni di spazi ed aree pubbliche rappresentate dai passi carrabili così detti a raso (accessi che siano a filo con il manto stradale)

con atto G.C. nr. 108 del 15.01.2023 si è provveduto alla determinazione per l’anno 2024 delle  tariffe così riportate in allegato.

Pagamento del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari
  1. Il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari è versato in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
  2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all’anno solare l’importo dovuto deve essere corrisposto in un’unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
  3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune la volontà di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
  4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro
Versamento del canone per le occupazioni permanenti
  1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
  2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
  3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d’anno ed aventi durata superiore all’anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell’anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
  4. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l’importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione.
Versamento del canone per le occupazioni temporanee
  1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio dell’autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
  2. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. E’ ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l’importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
  3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione.

 

Regolamento-Fombio-approvato-con-atto-CC.C.-nr.7-del-29.03.2021-1
13-02-2024

Allegato 612.69 KB formato pdf

Deliberazione Giunta Comunale nr. 108 15.11.2023
07-05-2024

Allegato 4.35 MB formato pdf

Copia di All.Del.108 del 15.11
07-05-2024

Allegato 21.16 KB formato xlsx


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