TARI

Ultima modifica 17 giugno 2024

Argomenti :
Imposte
Tipologia
Tributo Servizio Rifiuti: componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
 

Cose utili da sapere
  • nel Comune di Fombio a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
  • l’applicazione della Tari è disciplinata dall’art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal D.L.16/14 convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall’art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e dal Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti;
  • ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
  • l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.

  1. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. VISTO l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

«A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)»;

’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia…”;

l’art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

con la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 05.05.2020 si è provveduto all’individuazione del Funzionario Responsabile IUC.

Quanto costa

Ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
L’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche. Ai sensi dell’art. 1, comma 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell’art. 1, comma 658 L. 147/2013.

L’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TA.RI continua a prevedere:

In tal senso, la TARI continua a prevedere:
• l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
• il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
La tariffa (commi 651 – 652) è commisurata la tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione della Tari;

Le tariffe del tributo sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo.

L’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Scadenze e numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti “TARI” per l’anno 2024: con proprio atto C.C. nr. 10 del 23.04.2024 il Consiglio Comunale ha stabilito che il versamento TARI 2024 avvenga secondo le seguenti modalità:

stabilendo che il versamento avvenga in due rate,  una in acconto e l'altra a saldo aventi le seguenti scadenze:

  1. 16 giugno 2024: è liquidato l’acconto pari al 50% del dovuto determinato sulla base delle tariffe dell’anno precedente;
  2. 16 dicembre 2024: è liquidato il saldo del dovuto annuo applicando le tariffe approvate per l'anno 2024 tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto;

definendo la compensazione degli eventuali importi a credito o a debito dovute al protrarsi oltre i termini di elaborazione suddetti delle attività istruttorie necessarie per rendere definitive le posizioni delle singole utenze (in primis le riconciliazioni anagrafiche) direttamente nel primo documento utile di riscossione in un’ottica di maggior contenimento dei costi.

I Contribuenti pertanto riceveranno  due  avviso di pagamento relativi a Tari anno di imposta 2024 costituito da:

nr.1 modello F24 prevederà l’indicazione delle somme dovute a titolo di acconto Tari (pari al 50% del dovuto determinato sulla base delle tariffe dell’anno precedente ) con l’indicazione “scadenza 16/06/2024” ;

nr.1 modello F24 prevederà l’indicazione delle somme dovute a titolo di saldo Tari (aldo del dovuto annuo applicando le tariffe approvate per l'anno 2024 tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto) con l’indicazione “scadenza 16/12/2024” ;

L’avviso di pagamento è recapitato al contribuente con invio postale, (è in corso la consegna postale iniziata la prima decade del mese di giugno), qualora si verificassero ritardi nella consegna trattandosi di un primo avviso di pagamento bonario l’eventuale ritardo nel pagamento della 1^ rata non è soggetto ad alcuna sanzione, importante è procedere al pagamento di quanto dovuto entro la scadenza e nei gg immediatamente successivi al ricevimento se oltre la scadenza dell'acconto al fine di permettere il corretto calcolo del conguaglio sulla rata di saldo del 16/12/2024.

Per verificare l’esatto nr. di gg assoggettati al Tributo sarà necessario fare riferimento al campo GG (giorni) indicato nel documento Avviso di Pagamento riassuntivo della propria specifica situazione tributaria.

Per l’anno d’imposta 2024 il Comune con proprio atto C.C. nr.9 del 23.04.2024 ha definito le Tariffe TA.RI per l’anno 2024 approvandole in base alle risultanze del PEF Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani pluriennale 2022-2025- Aggionramento 2024-2025.

VISTO l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TA.RI continua a prevedere:

• l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
• il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
La tariffa (commi 651 – 652) è commisurata la tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione della Tari;

Con precedente atto C.C.nr.19 del 28.04.2022 il Consiglio Comunale ha approvato l’ultimo aggiornamento a del Regolamento Comunale per la disciplina della TARI per sopravvenute disposizioni introdotte dalla Delibera Arera nr. 15 /2022.

Nel Calcolo TARI 2024 è stato integrato il calcolo delle componenti perequative previste da Arera.
Con delibera del 3 agosto 2023 n. 386, Arera (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) ha istituito due componenti perequative in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva

a) 0,10 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
b) 1,50 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;

Per il 2024 la componente  è pari a Euro 1,50 per un totale di Euro 1,60 per utenza e verrà evidenziata nella rata di Saldo 2024..

Ai sensi dell’art. 1, comma 658 L. 147/2013 e secondo quanto previsto dell’art.37 della Legge 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dal regolamento di gestione del servizio di igiene urbana sono confermate le riduzioni della tassa sui rifiuti alle utenze che effettuano il “compostaggio aerobico”: processo mediante il quale la sostanza organica derivante da frazione umida, sfalci e potature verdi viene demolita in modo “naturale” senza produzione di gas combustibili, ma compost di qualità ottimo fertilizzante per impieghi in agricoltura e florovivaismo:

1) a favore delle utenze domestiche che effettuano il “compostaggio aerobico” individuale della componente FORSU (rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino);
2) a favore delle utenze non domestiche che praticano un sistema di “compostaggio aerobico” individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche;
– sono riconosciute riduzioni della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, pari al:
a) 20 per cento, quando l’utenza è in zona non servita dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici domestici (FORSU);
b) 5 per cento, quando l’utenza è in zona servita dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici domestici (FORSU);– la riduzione va richiesta con apposita istanza redatta su modello predisposto dal Comune (fax simile allegato) da presentarsi all’Ufficio Tributi del Comune pena di decadenza entro il 31 gennaio dell’anno di inizio di effettuazione del compostaggio, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e della documentazione attestante l’acquisto o il possesso del composter;
– la riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
– il Comune procede alla verifica, anche periodica, della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovesse rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali. L’ente gestore del servizio verifica altresì l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

ALLEGATO-D-compostaggio-aerobico-UD
13-02-2024

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Comune-Fombio-NUOVO-REGOLAMENTO_TARI_2022-CC.nr-19-del-28.04.2022-1
13-02-2024

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Mod-esenzione-TARI-AIRE-dal-2021
13-02-2024

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Deliberazione Consiglio Comunale nr.10 del 23.04.2024
07-05-2024

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Deliberazione Consiglio Comunale nr.9 del 23.04.2024
07-05-2024

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