Imposte dirette sulla proprietà
Ultima modifica 13 febbraio 2024
L’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) testualmente recita: « A decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »;
ad opera del medesimo art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
il provvedimento, al comma 738 dell’articolo 1 prevede con decorrenza anno d’imposta 2020 l’abolizione dell’imposta unica comunale, con eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e ai successivi commi, da 739 a 783, reca la disciplina dell’Imu, dà attuazione a quanto stabilito dal comma 765 della stessa legge;
il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;
I commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014, modificata dal D.L. n. 16 del 06.03.2014), è stata istituita l’Imposta Unica
Comunale (IUC) composta da :
– IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
– TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali
– TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.